Nuova IMU

Termini per il versamento

  • Acconto o rata unica: entro il 17 giugno 2024 (posticipato di un giorno poiché il giorno 16 è domenica).
  • Saldo: entro il 16 dicembre 2024.

Aliquote per il versamento IMU 2024

Il codice catastale del comune è L389.

Aliquota 6 per mille (detrazione: 200,00 euro).

È l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze, classificate unicamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.

Si applica l’aliquota per abitazione principale alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Aliquota ordinaria 10,6 per mille

  • Si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili.
  • Fabbricati Cat.D (esclusi D/10).

Comodato ad uso gratuito. Aliquota ordinaria 10,6 per mille

La base imponibile IMU è ridotta del 50 percento per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesso in comodato a parenti in linea retta entro il 1°grado a condizione:

  • che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato, per abitazione e pertinenza;
  • che il comodante:
    • possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito ad abitazione principale, non di lusso, nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
    • deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
    • deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.
  • Il contratto sia registrato, redatto in forma scritta.

Per riconoscere l’agevolazione, TUTTE le condizioni devono sussistere contemporaneamente.

Esenti

  • Terreni agricoli, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; sono immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  • Immobili occupati abusivamente.
  • Immobili merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Escluse

Cooperative edilizie: immobili a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se assegnate a studenti universitari soci assegnatari.

Riduzione per contratti a canone concordato

Riduzione al 75 percento dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato.

Soggetto passivo

  • proprietario dell’immobile, aree fabbricabili e terreni agricoli;
  • titolare di diritto reale di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati.

Importo minimo

L’IMU non è dovuta se pari o inferiore a 12,00 euro.

Riduzione

Per gli immobili inagibili/inabitabili e per gli immobili storici è prevista la riduzione del 50% della base imponibile.

Modalità base di calcolo

Fabbricato Rivalutazione L.662/96 Art.3
commi 48 e 51
Moltiplicatore IMU
A (escluso A10) - Abitazioni 5% 160
A10 - Uffici e studi privati 5% 80
B - Colonie, asili, ospedali 5% 140
C1 - Negozi, bar, botteghe 5% 55
C2, C6, C7 - Magazzini, posti auto, tettoie 5% 160
C3, C4, C5 - Laboratori 5% 140
D - Opifici, alberghi, fabbricati produttivi 5% 65
D5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione 5% 80
Terreni agricoli 25% 135
(Imprenditori agricoli iscritti 75)
Aree fabbricabili valori attribuiti con riguardo ai prezzi medi rilevati sul mercato, (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/1992)

Pensionati esteri

I pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La legge prevede la riduzione del 50 percento dell’IMU, la riduzione si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Il calcolo online e la stampa del modulo F24

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 Ultimo aggiornamento: 18/04/2024

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